IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, concernente il testo unico delle imposte sui redditi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600,  concernente  disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n.  633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto;
  Visto il  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  aprile  1989,  n.  154, concernente
disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle  persone
fisiche   e   versamento   di  acconto  delle  imposte  sui  redditi,
determinazione forfettaria del reddito e dell'I.V.A.,  nuovi  termini
per  la  presentazione  delle  dichiarazioni  da parte di determinate
categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita'  formali  e  di
minori  infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle
elusioni, nonche' in materia di aliquote  I.V.A.  e  di  tasse  sulle
concessioni governative;
  Visto  l'art. 11, commi 1 e 1- bis), del citato decreto n. 69, come
modificato dall'art. 6 della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  e
dall'art.  11,  comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.  438,
secondo  cui,  in relazione ai vari settori economici, sono elaborati
coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi tenendo  anche  conto
del contributo diretto lavorativo;
  Visto  l'art.  11,  comma  2,  del  citato  decreto n. 69, il quale
stabilisce che l'ammontare calcolato a norma del comma 1 dello stesso
articolo e' assunto, ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto  anche
per  la determinazione del volume di affari, tenuto conto dei diversi
criteri  che  disciplinano  il   momento   di   effettuazione   delle
operazioni;
  Visto l'art. 12, comma 1, del citato decreto n. 69, come modificato
dall'art.  7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale i
coefficienti sono applicabili nei confronti degli  esercenti  arti  e
professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente,
compensi  per  un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che
non abbiano optato per il regime ordinario  di  contabilita'  nonche'
nei  confronti  degli esercenti attivita', d'impresa che si avvalgono
della disciplina di cui all'art. 79 del testo unico delle imposte sui
redditi;
  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge n.  384  del  1992  che
stabilisce  l'emanazione  entro  il 15 dicembre 1992 dei coefficienti
presuntivi di ricavi o compensi relativi al 1992;
  Visto l'art. 7, comma 2, della legge n. 413 del  1991  in  base  al
quale  i coefficienti presuntivi di ricavi o compensi determinati per
il 1992 sono utilizzati per l'accertamento  dei  periodi  di  imposta
precedenti,  in  luogo  dei coefficienti presuntivi previsti per tali
periodi di imposta, se il risultato della loro applicazione  e'  piu'
favorevole al contribuente;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 16
maggio 1989, con il quale si e' proceduto alla  prima  determinazione
dei  coefficienti  di  congruita' dei corrispet tivi e dei componenti
positivi e negativi di reddito di cui al menzionato art. 11, comma 1,
per il periodo di imposta 1989;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22
dicembre  1989,  con  il  quale sono stati determinati i coefficienti
presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili per
il periodo di imposta 1989;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  21
dicembre  1990, con il quale sono stati determinati i coefficienti di
congruita' dei  corrispettivi  e  dei  componenti  di  reddito  ed  i
coefficienti  presuntivi  di reddito o di corrispettivi di operazioni
imponibili per il periodo di imposta 1990;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
ottobre  1991,  con il quale sono stati determinati i coefficienti di
congruita' dei  corrispettivi  e  dei  componenti  di  reddito  ed  i
coefficienti  presuntivi  di reddito o di corrispettivi di operazioni
imponibili per il periodo di imposta 1991;
  Considerato  che  occorre  provvedere   alla   determinazione   dei
coefficienti  presuntivi  di  ricavi o compensi di cui al citato art.
11, comma 1, del decreto-legge n. 69  del  1989  per  il  periodo  di
imposta 1992;
  Tenuto  conto  delle  elaborazioni  e  delle  valutazioni compiute,
secondo la metodologia indicata nell'allegata tabella E,  sulla  base
dei  dati  in  possesso dell'anagrafe tributaria, relativi a ciascuna
categoria di attivita' economica,  desunti  dalla  dichiarazione  dei
redditi relative al periodo di imposta 1990;
  Visti  anche  i risultati dell'applicazione di metodologie alterna-
tive,  con  particolare  riferimento  all'utilizzo   dell'indice   di
rotazione  del  magazzino  e di ricavo, ed al fatturato per unita' di
lavoro;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 4 dicembre 1992;
  Acquisito  il  parere  della competente commissione parlamentare in
data 17 dicembre 1992;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 dicembre 1992;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
  Visto  il parere della citata commissione parlamentare emesso nella
seduta del 17 dicembre 1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I coefficienti presuntivi di compensi o ricavi di  cui  all'art.
11,  comma  1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono stabiliti per
il periodo  d'imposta  1992,  nelle  misure  indicate  nelle  tabelle
allegate  vistate  dal Ministro proponente, per ciascuna categoria di
attivita' economica svolta in modo prevalente distinte a seconda  che
gli  esercenti attivita' d'impresa e gli esercenti arti e professioni
si avvalgano dell'apporto di dipendenti e/o coadiuvanti (tabelle A  e
C)  ovvero  non  si  avvalgano  del detto apporto (tabelle B e D). La
tabella A deve essere utilizzata anche dagli esercenti  attivita'  di
impresa che si avvalgono di collaboratori nell'impresa familiare, del
coniuge  facente  parte  dell'azienda  coniugale non gestita in forma
societaria e di associati in partecipazione.
  2. Per  attivita'  prevalente  si  intende  quella  da  cui  deriva
nell'anno   la  maggiore  entita'  dei  compensi  o  ricavi.  Per  le
associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in  forma
associata  di  arti  e  professioni  nel cui ambito operano associati
esercenti attivita' contraddistinte da codici  diversi  si  considera
attivita'  prevalente  quella svolta dall'associato o dagli associati
ai quali e' imputata la maggiore entita' del reddito.
  3. Nell'ipotesi di inizio o  cessazione  dell'attivita'  nel  corso
dell'anno, l'ammontare degli importi relativi alla retribuzione degli
addetti,  alle  spese telefoniche, ai consumi di energia, carburanti,
lubrificanti e simili, al  "costo  del  venduto"  e  al  costo  delle
materie  impiegate  ed  agli  "altri  costi" deve essere ragguagliato
all'anno. L'ammontare complessivo  risultante  dall'applicazione  dei
coefficienti,  inclusi  quelli  relativi  ai  valori  non  rapportati
all'anno, deve essere poi ragguagliato al numero dei giorni  compresi
nel periodo in cui e' stata svolta l'attivita'.