IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il testo unico delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, concernente disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'I.V.A., nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote I.V.A. e di tasse sulle concessioni governative; Visto l'art. 11, commi 1 e 1- bis), del citato decreto n. 69, come modificato dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'art. 11, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, secondo cui, in relazione ai vari settori economici, sono elaborati coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi tenendo anche conto del contributo diretto lavorativo; Visto l'art. 11, comma 2, del citato decreto n. 69, il quale stabilisce che l'ammontare calcolato a norma del comma 1 dello stesso articolo e' assunto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto anche per la determinazione del volume di affari, tenuto conto dei diversi criteri che disciplinano il momento di effettuazione delle operazioni; Visto l'art. 12, comma 1, del citato decreto n. 69, come modificato dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale i coefficienti sono applicabili nei confronti degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilita' nonche' nei confronti degli esercenti attivita', d'impresa che si avvalgono della disciplina di cui all'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi; Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 384 del 1992 che stabilisce l'emanazione entro il 15 dicembre 1992 dei coefficienti presuntivi di ricavi o compensi relativi al 1992; Visto l'art. 7, comma 2, della legge n. 413 del 1991 in base al quale i coefficienti presuntivi di ricavi o compensi determinati per il 1992 sono utilizzati per l'accertamento dei periodi di imposta precedenti, in luogo dei coefficienti presuntivi previsti per tali periodi di imposta, se il risultato della loro applicazione e' piu' favorevole al contribuente; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, con il quale si e' proceduto alla prima determinazione dei coefficienti di congruita' dei corrispet tivi e dei componenti positivi e negativi di reddito di cui al menzionato art. 11, comma 1, per il periodo di imposta 1989; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989, con il quale sono stati determinati i coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili per il periodo di imposta 1989; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, con il quale sono stati determinati i coefficienti di congruita' dei corrispettivi e dei componenti di reddito ed i coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili per il periodo di imposta 1990; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1991, con il quale sono stati determinati i coefficienti di congruita' dei corrispettivi e dei componenti di reddito ed i coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili per il periodo di imposta 1991; Considerato che occorre provvedere alla determinazione dei coefficienti presuntivi di ricavi o compensi di cui al citato art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 1989 per il periodo di imposta 1992; Tenuto conto delle elaborazioni e delle valutazioni compiute, secondo la metodologia indicata nell'allegata tabella E, sulla base dei dati in possesso dell'anagrafe tributaria, relativi a ciascuna categoria di attivita' economica, desunti dalla dichiarazione dei redditi relative al periodo di imposta 1990; Visti anche i risultati dell'applicazione di metodologie alterna- tive, con particolare riferimento all'utilizzo dell'indice di rotazione del magazzino e di ricavo, ed al fatturato per unita' di lavoro; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1992; Acquisito il parere della competente commissione parlamentare in data 17 dicembre 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992; Sulla proposta del Ministro delle finanze; Visto il parere della citata commissione parlamentare emesso nella seduta del 17 dicembre 1992; Decreta: Art. 1. 1. I coefficienti presuntivi di compensi o ricavi di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono stabiliti per il periodo d'imposta 1992, nelle misure indicate nelle tabelle allegate vistate dal Ministro proponente, per ciascuna categoria di attivita' economica svolta in modo prevalente distinte a seconda che gli esercenti attivita' d'impresa e gli esercenti arti e professioni si avvalgano dell'apporto di dipendenti e/o coadiuvanti (tabelle A e C) ovvero non si avvalgano del detto apporto (tabelle B e D). La tabella A deve essere utilizzata anche dagli esercenti attivita' di impresa che si avvalgono di collaboratori nell'impresa familiare, del coniuge facente parte dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e di associati in partecipazione. 2. Per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nell'anno la maggiore entita' dei compensi o ricavi. Per le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni nel cui ambito operano associati esercenti attivita' contraddistinte da codici diversi si considera attivita' prevalente quella svolta dall'associato o dagli associati ai quali e' imputata la maggiore entita' del reddito. 3. Nell'ipotesi di inizio o cessazione dell'attivita' nel corso dell'anno, l'ammontare degli importi relativi alla retribuzione degli addetti, alle spese telefoniche, ai consumi di energia, carburanti, lubrificanti e simili, al "costo del venduto" e al costo delle materie impiegate ed agli "altri costi" deve essere ragguagliato all'anno. L'ammontare complessivo risultante dall'applicazione dei coefficienti, inclusi quelli relativi ai valori non rapportati all'anno, deve essere poi ragguagliato al numero dei giorni compresi nel periodo in cui e' stata svolta l'attivita'.